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INDENNIZZO PER ERRORE GIUDIZIARIO, COLPA GRAVE E RESPONSABILITA' DEL GIUDICE

 - Corte di Cassazione, sez. IV Penale,

sentenza 18 febbraio – 20 ottobre 2014, n. 43590
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 febbraio – 20 ottobre 2014, n. 43590
Il Collegio non può non condividere quanto osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria
scritta,laddove si è evidenziato che il provvedimento impugnato non resiste alle censure dedotte dal
difensore con i due motivi di ricorso, tra loro intimamente connessi e quindi da trattarsi congiuntamente.
Preliminarmente deve richiamarsi l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte (cfr. Sez. 4 n.2569 /
1999 rv. 213141; Sez. 4 n.9213 / 2010 rv. 246803 ) secondo il quale la colpa grave costituisce causa
ostativa al riconoscimento della riparazione dell'errore giudiziario " quando abbia dato causa all'errore
medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti "; ciò a differenza
delle disciplina normativa sullì'incidenza della stessa causa ostativa ai fini della riparazione dell'ingiusta
detenzione. La pronunzia impugnata ha invero disatteso siffatta affermazione di principio.
La Corte d'appello ha individuato la causa dell'errore giudiziario nel comportamento del C. che, al fine di
evadere le imposte dovute, ebbe ad omettere l'indicazione dei ricavi così incorrendo in una violazione
tributaria, dotata di rilevanza penale, all'epoca dei fatto, tale da determinarne la condanna poi annullata
in sede di revisione. Ora, dalla sentenza di revisione è emerso che siffatta omissione non ha
rappresentato la causa esclusiva dell'errata condanna
del C., dovuta altresì alla mancata applicazione del jus novum , sopravvenuto alla condotta dell'istante,ma
comunque anteriormente alla pronunzia della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 5 marzo
2001 con cui fu confermata la condanna emessa dal Giudice di prime cure nei confronti del C. quale
responsabile del reato di cui al capo B, sopraindicato;
condanna poi divenuta irrevocabile a seguito della sentenza emessa il 18 aprile 2002 dalla Terza Sezione
penale di questa Corte che rigettò il ricorso per cassazione proposto dal C.. In sostanza alla stregua
del jus superveniens: art. 3 D.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, la condotta del C.,integrata dall' aver
indicato, nella dichiarazione dei redditi dell'anno
1994, al fine di evadere le imposte sui redditi, ricavi inferiori a quelli effettivamente percepiti in tanto
avrebbe potuto conservare rilevanza penale in quanto ( come chiarito dalla sentenza di revisione ) fossero
state superate
entrambe le soglie di punibilità, espressamente previste dalla novellata disposizione normativa de qua,
quanto all'ammontare complessivo dei ricavi non dichiarati ed a quello dell'imposta evasa. Orbene, nel
caso di specie, ha accertato la Corte d'appello di Genova in sede di revisione che i ricavi non dichiarati
erano pari a lire 556.067.000 (importo quindi inferiore a tre miliardi ed al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dei reddito) e che l'imposta sui redditi evasa per l'anno
1994 ammontava a lire 136.509.013 (importo quindi inferiore al limite di 150.000.000 lire ). Ne discende
che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova affinchè alla
luce di quanto fin qui osservato, proceda a nuovo esame della domanda di riparazione dell'errore
giudiziario, come proposta dal ricorrente. Allo stesso giudice di rinvio va altresì demandato di procedere
al regolamento delle spese tra le parti, anche per il presente giudizio.

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