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ASSICURATORE, MALA GESTIONE E INDENNIZZO OLTRE MASSIMALE

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 giugno – 23 ottobre 2014, n. 22511
1. Col primo motivo del ricorso principale, i V. e la R. deducono "violazione degli artt. 1224 e 2043, 18, 22
e 27 della legge 24.12.1969 n. 990 da leggersi in combinato disposto, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. -
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio": censurano la sentenza per
avere contenuto la condanna della F. entro il limite del massimale di polizza e assumono che -
ricorrendo un'ipotesi di mala gestio impropria - avrebbe dovuto prevedere la responsabilità oltre il
massimale per interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali.
Identica censura propongono, con l'unico motivo del ricorso successivo - che deve aversi come
incidentale (ex multis, Cass. n. 26723/2011) - Vi.Ma. , Sc.Li. e Vi.An. e El.An. .
1.1. Sul punto, la Corte territoriale ha affermato che "non può ritenersi la ricorrenza della mala gestio,
poiché la responsabilità del sinistro era obiettivamente controversa e per il suo accertamento è stato
necessario espletare notevole attività istruttoria orale e tecnica. La mala gestio non può nemmeno essere
giustificata dal mancato pagamento spontaneo della somma riconosciuta in esito alla sentenza di primo
grado".
1.2. Il motivo è fondato in quanto, in difetto di prova della sua non imputabilità (che dev'essere fornita
dall'assicurazione), il mero dato del ritardo - comporta il pagamento di interessi e rivalutazione oltre il
massimale.
Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato
che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale limitatamente a
interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore,
coincidente con la scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del
1969 - incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella
liquidazione del danno, gravando quindi su quest'ultima l'onere di eccepire e provare la non
imputabilità del ritardo" (Cass. n. 19321/2004; conformi Cass. n. 19919/2008 e Cass. n. 17167/2012).
Nel caso in esame, ove non è mai stata controversa la responsabilità del P. (assicurato F.) e si è
discusso esclusivamente dell'eventuale concorso del vi. (poi escluso in sede di gravame), la sentenza ha
errato nell'applicazione dei principi sopra richiamati, atteso che la Fondiaria non aveva ragione per non
procedere tempestivamente al risarcimento (salvo eventuale regresso).

2. Col secondo motivo del ricorso principale, gli eredi di v.a. deducono "violazione dell'art. 112 C.P.C.
(ultrapetizione), in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 C.P.C.: nullità parziale della sentenza": si dolgono che
la Corte di Appello, pur dichiarando inammissibile l'appello della U. Ass.ni s.p.a. e pur affermando
che – pertanto - non poteva essere emessa alcuna pronuncia sulla domanda di restituzione somme, abbia
statuito "in assenza di domanda... che nessuna somma è dovuta dagli eredi del vi. e dalla Unipol
Assicurazioni in favore di V.A. " e degli altri "eredi v. ".
Il motivo è infondato, in quanto la Corte non ha emesso - in effetti - alcuna pronuncia sull'obbligo di
restituzione, ma si è limitata a dichiarare - coerentemente con le conclusioni cui è pervenuta in punto di
esclusiva responsabilità del P. - che nessuna somma è dovuta dagli eredi del v. e dalla compagnia
assicuratrice del medesimo.
3. Accolti, pertanto, il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, deve
cassarsi la sentenza in relazione ad essi, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che si atterrà ai
principi sopra richiamati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

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