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STUPEFACENTI E DETENZIONE LEGALE

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 giugno – 8 ottobre 2013, n. 41607

3. Il secondo motivo è fondato e assorbe il primo.

Il "patteggiamento" ha riguardato anche la detenzione di semi di marijuana, ma tale condotta risulta contestata non come coltivazione, ma come illecita detenzione finalizzata allo spaccio. Pertanto, non emergendo dalla sentenza o dagli atti alcun elemento da cui si possa desumere un'attività di coltivazione, deve riconoscersi che la condotta dell'imputato non sia penalmente rilevante. Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile (Sez. un., 18 ottobre 2012, n. 47604, Bargelli). Lo stesso principio deve valere, a maggior ragione, nel caso in esame in cui all'imputato è stata contestata la semplice detenzione di semi di marijuana, condotta che deve essere considerata quale atto preparatorio non punibile, in quanto inidoneo alla consumazione di un determinato reato per la considerazione che non è dato dedurre la effettiva destinazione dei semi.

4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché l'accordo delle parti sulla pena ha riguardato anche una condotta non rilevante penalmente, in relazione alla quale il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso.

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