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STRESS LAVORATIVO E MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO

- Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 aprile – 8 ottobre 2013, n. 22865

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il Ministero ricorrente denuncia la violazione o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 68 d.p.r. n. 3 del 1957. Lamenta che l'originaria ricorrente non ha assolto all'onere probatorio relativamente alle mansioni svolte, avendo essa allegato un quotidiano impiego scolastico a contatto con ragazzi portatori di handicap fisico spostandosi continuamente da un luogo di lavoro ad un altro e coprendo distanze significative. La ricorrente si limitava esclusivamente a chiedere la consulenza tecnica d'ufficio. Sostiene il ministero che l'originaria ricorrente non aveva provato la riconducibilità dell'infermità denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita.

2. Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata afferma che le infermità rilevate dalla consulente d’ufficio (ci sono state due consulenze: una in primo grado e l'altra in grado d'appello: entrambe hanno ritenuto sia l'infermità che il nesso di causalitità) sono state contratte in servizio e a causa di servizio. Si tratta di una tipica valutazione di merito rispetto alla quale il motivo di ricorso si atteggia a mero dissenso nell'apprezzamento delle risultanze di causa.

In proposito questa Corte (Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353), con riguardo alla domanda di equo indennizzo, ha affermato che grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate: inoltre, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.

Nella specie la prova è stata ritenuta dalla Corte d'appello in due consulenze tecniche d'ufficio, in primo e secondo grado, entrambe favorevoli all'originaria ricorrente.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

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